Il quadro normativo
La Legge 3 febbraio 1963 n. 69, “Ordinamento della professione di giornalista”, istituisce l’ordine dei giornalisti. Appartengono all’ordine i giornalisti professionisti e i pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell’Albo. Sono professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista. Sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi.
Le funzioni relative alla tenuta dell’Albo, e quelle relative alla disciplina degli iscritti, sono esercitate, per ciascuna regione o gruppo di regioni da un Consiglio dell’Ordine. Tanto gli Ordini regionali e interregionali, quanto l’Ordine nazionale, ciascuno nei limiti della propria competenza, sono persone giuridiche di diritto pubblico.
La legge stabilisce che è diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d’informazione e di critica, limitata dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede.
La Carta dei doveri
La Carta dei doveri è sottoscritta da ciascun giornalista per promuovere e rendere più saldo il rapporto di fiducia tra gli organi d’informazione e i cittadini.
La Carta dei doveri contiene alcuni princi guida dell’attività di giornalista. Il giornalista deve rispettare, coltivare e difendere il diritto all’informazione di tutti i cittadini; per questo ricerca e diffonde ogni notizia o informazione che ritenga di pubblico interesse, nel rispetto della verità e con la maggiore accuratezza possibile. Il giornalista ricerca e diffonde le notizie di pubblico interesse nonostante gli ostacoli che possono essere frapposti al suo lavoro e compie ogni sforzo per garantire al cittadino la conoscenza ed il controllo degli atti pubblici.
La responsabilità del giornalista verso i cittadini prevale sempre nei confronti di qualsiasi altra. Il giornalista non può mai subordinarla ad interessi di altri e particolarmente a quelli dell’editore, del governo o di altri organismi dello Stato.
Il giornalista ha il dovere fondamentale di rispettare la persona, la sua dignità e il suo diritto alla riservatezza e non discrimina mai nessuno per la sua razza, religione, sesso, condizioni fisiche o mentali, opinioni politiche.Il giornalista corregge tempestivamente e accuratamente i suoi errori o le inesattezze, in conformità con il dovere di rettifica nei modi stabiliti dalla legge, e favorisce la possibilità di replica. Il giornalista rispetta sempre e comunque il diritto alla presunzione d’innocenza. Il giornalista è tenuto ad osservare il segreto professionale, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario delle sue fonti. In qualsiasi altro caso il giornalista deve dare la massima trasparenza alle fonti. Il giornalista non può aderire ad associazioni segrete o comunque in contrasto con l’articolo 18 della Costituzione.
Il giornalista non può accettare privilegi, favori o incarichi che possano condizionare la sua autonomia e la sua credibilità professionale. Il giornalista non deve omettere fatti o dettagli essenziali alla completa ricostruzione dell’avvenimento. I titoli, i sommari, le fotografie e le didascalie non devono travisare, né forzare il contenuto degli articoli o delle notizie.
Non deve inoltre pubblicare immagini o fotografie particolarmente raccapriccianti di soggetti coinvolti in fatti di cronaca, o comunque lesive della dignità della persona; né deve soffermarsi sui dettagli di violenza o di brutalità, a meno che non prevalgano preminenti motivi di interesse sociale. Non deve intervenire sulla realtà per creare immagini artificiose. Il commento e l’opinione appartengono al diritto di parola e di critica e pertanto devono essere assolutamente liberi da qualsiasi vincolo, che non sia quello posto dalla legge per l’offesa e la diffamazione delle persone
L’attività di pubblicista
Il praticantato da giornalista pubblicista è stato svolto presso la rivista Diritto&Diritti ( www.diritto.it ). Gli articoli pubblicati riguardano temi di diritto amministrativo e civile.