Il Blog di Gianluca Sgueo.
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2011 - Le quattro ragioni di un paradosso: l'empasse della società civile nell'era della globalizzazione della democrazia |
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Abstract
Il fenomeno globalizzazione, tradizionalmente associato all’economia e alle comunicazioni di massa, negli ultimi anni ha esteso il valore semantico originario abbracciando settori nuovi e diversi. Tra questi, il diritto e la politica. Si usa oggi la definizione di “regimi globali” per definire i sistemi articolati di governance amministrativa che nascono e si sviluppano al di fuori dei regimi giuridici nazionali. Alcuni parlano già di regimi globali democratici. Ma quello delle democrazie globali è fenomeno ancora tutto da dimostrare. La circolazione di regole e principi di democrazia partecipativa nell’arena globale, infatti, non è supportata, se non marginalmente, da un dialogo costruttivo con le componenti attive della società civile. Di qui il paradosso della democrazia globale e le due lezioni contrastanti che se ne ricavano: la prima, che una democrazia oltre lo Stato non è possibile; la seconda, invece, che sia necessario un ripensamento di alcune categorie concettuali tradizionali affinché i nuovi sistemi globali di governance possano trovare collocazione entro il paradigma della democrazia.
Per citazioni
G. SGUEO, Le quattro ragioni di un paradosso: l'empasse della società civile nell'era della globalizzazione della democrazia, in “Rivista della politica”, 4, 2010 |
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2011 - Democrazia di prossimità e legislazione regionale. Le leggi n. 69 del 2007 della Regione Toscana e n. 3 del 2010 della Regione Emilia Romagna |
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Abstract
Le leggi regionali n. 69 del 2007 della Toscana, contenente “Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali”, e n. 3 del 9 febbraio 2010 dell’Emilia Romagna, contenente “Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali”, introducono e disciplinano nuovi sistemi partecipativi alle procedure decisionali regionali. Entrambi i provvedimenti legislativi compiono un importante passo in avanti nell’attuazione della democrazia di prossimità a livello locale, integrando – e, in alcuni casi, sostituendo – le procedure e le garanzie procedurali predisposte a livello nazionale. La presente nota analizza i processi partecipativi istituiti dalle leggi in oggetto. A tal fine, descrive e compara gli organi amministrativi che queste istituiscono, le procedure amministrative cui questi ultimi sono preposti, nonché il rapporto tra sfera amministrativa e sfera politica regionali. Con particolare riferimento al caso toscano si analizzano la struttura amministrativa indipendente che cura lo svolgimento delle procedure consultive presso le parti interessate e le relative funzioni (acquisizione e valutazione delle istanze provenienti dai portatori di interessi e, più in generale, garanzia della maggiore trasparenza e democraticità delle procedure decisionali). Si analizza, inoltre, il contesto normativo di riferimento. All’analisi dei profili generali segue quella di dettaglio: viene descritta, dapprima, la posizione dei soggetti portatori di interessi e i diritti endoprocedimentali loro riconosciuti e, in seguito, si esaminano le strutture partecipative e le procedure a ciò predisposte. Quanto invece al caso dell’Emilia Romagna, si descrivono l’attività svolta dal Tecnico di garanzia in materia di partecipazione e le funzioni attribuite al Comitato di pilotaggio, due organi amministrativi disciplinati dalla legge. La parte conclusiva dell’articolo sviluppa alcune riflessioni d’insieme in merito ai due sistemi partecipativi introdotti dai Legislatori della Toscana e dell’Emilia Romagna, soffermandosi in particolar modo sulle relative aree di criticità. Si valutano poi l’impatto delle scelte legislative sulla possibilità che i portatori di interesse contribuiscano in modo più incisivo alla definizione delle politiche pubbliche di competenza regionale e, sullo sfondo, l’adeguatezza dei due modelli alla soluzione delle problematiche legate alla partecipazione alle procedure regolatorie generali in ambito regionale.
Per citazioni
G. SGUEO, Democrazia di prossimità e legislazione regionale. Le leggi n. 69 del 2007 della Regione Toscana e n. 3 del 2010 della Regione Emilia Romagna, in “Scientia Iuris”, Universitade Estadual de Londrina (UEL) – Centro de Estudos Sociais Aplicados, Mestrado em Direito Negocial, Estrutura Administrativa, 12, 2010
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2010 - From Networks, Through Networks, Beyond Networks: Transnational Civil Society and the Relationship Between Global Administrative Law and European Administrative Law |
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Abstract
This research focuses on a factor which can be regarded as an important means for the spread of common administrative standards for regulatory decision-making within the European Administrative Space (EAS) and the global legal order. This is the growing involvement of organized and unorganized groupings, collectively referred to as “global civil society”, in the supranational policy-making.
From one perspective, it might be reasonably argued that the expanding cooperation between “transboundary” operating civil society actors, the EU, and other Internatioal Organizations (IOs), is likely to promote and to spread a core of common procedural values within the supranational decision-making processes. The diffuse application of these practices benefits, first and foremost, the ability of those affected by decisions to protect their legitimate rights. The circulation of common procedural values also benefits the integration between the EAS and Global Administrative Law (GAL), both in the policy formulation and in the implementation of rules.
The validity of this hypothesis, however, might be challenged with two distinct, if often inter-related, counterarguments. First, non-state actors’ finances, agenda, and governance are not legitimate themselves. Neither a representative nor an electoral process makes them accountable. At its heart, the only source of legitimacy of international civil society actors is the factual and diffuse acceptance of their presence and active role in the supranational arena. Hence, the problems they potentially raise: how can accountability be provided to IOs by bodies that are not accountable for themselves? A second challenge pertains to the practical implications of non-state actors’ contribution to supranational decision-making. Regardless of the benefits for the “democratization” of the supranational legal order, critics argue that a major opening to private parties’ interests may distort or delay the decisional workflow. The problem is not merely rhetorical. The massive and direct participation of stakeholders in decision-making processes held at the supranational level is perceived as counterproductive, rather than beneficial for the effectiveness of international decision-making. By contrast, it is argued that a smaller number of participants, working with no influence from the outside, could guarantee faster decisions and would reduce the organizational expenses.
Put into context, these key issues clash with the suggestion that global civil society’s active role in the supranational legal space is fostering the harmonious growth of EAS and GAL. If, as critical voices maintain, the discourse over the risks and the costs behind the greater involvement of stakeholders in supranational policy-making proves to be exact, it might be then suggested that the presence of civil society at the supranational level reflects, and perhaps encourages, the fragmentation – and thus the weakening – of the supranational legal order.
In order to fully illustrate this controversy, and to understand whether, and to what extent the presence of civil society’s actors in the supranational legal space brings the EAS and GAL closer, this research is divided into two parts. The first part of this paper provides a conceptual framework through which to identify and to analyze the phenomenon of civil society participation in the supranationa decision-making. The discussion is organized around three themes. To begin with, the definition of supranational civil society is outlined and, most importantly, its activity through networks is traced. Second, focus is directed towards the contribution of civil society’s networks to bolstering principles of administrative law at the European and the global level. Third, and contextually, the problems related to the involvement of transnational civil society’s networks within the supranational decision-making processes – namely, the accountability problem and the issue of its effectiveness – are expounded.
Building on the analysis set forth in Part I, the second part of this paper develops a theoretical framework for reflections on the role of the international civil society in shaping
closer connections between the EAS and GAL. A preliminary distinction between the contribution given by single non-state actors and by cross-border civil society’s networks to
the evolution of the supranational legal order is presented. The analysis rests on a claim of similarity between the impact of single non-state actors and civil society networks on the elaboration of principles of administrative law in the supranational legal space. It is argued, however, that only the latter potentially contribute to the meaningful interaction between the EAS and GAL. In order to elucidate this potential, two additional distinctions are introduced. First, the theoretical notion and the practical outcomes of the global civil society networks’ contribution to the shaping of supranational governance are conceptually
divorced. The second distinction is more topical. It addresses two forms of convergence between administrative systems, namely, attractiveness and imposition. This research suggests that the EAS/GAL convergence through international civil society networks encompasses both these forms of convergence, and should therefore be classified as a third
type of convergence. To conclude, this section addresses the civil society’s networks potential to develop and enlarge in the future.
Four main case studies are examined to support the analysis (although references to other cases will be made on occasion). This empirical account serves the main purpose to map networks of non-governmental organizations (NGOs), to provide a foundation for the claim that these networks of NGOs are increasingly active in the supranational arena, and to show that, overall, these networks are a central component for the diffusion of regulatory rules and procedures between the EAS and GAL.
Per citazioni
G. SGUEO, From Networks, Through Networks, Beyond Networks: Transnational Civil Society and the Relationship Between Global Administrative Law and European Administrative Law, in “Interactions Between Global Administrative Law and European Administrative Law” (edited by Bernardo Giorgio Mattarella, Edoardo Chiti, Stefano Battini), forthcoming 2011 |
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2010 - Proposte per la riforma della difesa civica in Italia. Dal Difensore civico nazionale alla governance reticolare |
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Abstract
L'aticolo non intende ricostruire, se non marginalmente, lo stato corrente della difesa civica regionale in Italia. Lo scopo, piuttosto, è quello di porre a confronto le proposte di riforma avanzate nel corso degli ultimi anni e misurarne la realizzabilità sul piano pratico.
Il discorso è idealmente suddiviso in due parti. La prima parte introduce rapidamente la difesa civica a livello regionale, avendo riguardo anche al dato giurisprudenziale. Inoltre, si esaminano (e, naturalmente, si mettono a confronto) le proposte di riforma più recenti. La seconda parte prende spunto da un progetto ad oggi ancora in itinere: quello finalizzato al coordinamento reticolare tra gli organismi di difesa civica regionale e locale già esistenti, i cui obiettivi non risiedono tanto nella introduzione di regole più precise a presidio della leale cooperazione istituzionale, quanto piuttosto nell’introduzione di un sistema di governance che possa sopperire alle deficienze del modello decentrato. L’iniziativa, promossa dal Coordinamento nazionale dei difensori civici regionali e delle province autonome, istituisce una base operativa per definire linee unitarie e (per quanto possibile) vincolanti di azione presso tutti gli uffici deputati all’esercizio di funzioni di difesa civica. Il governo uniforme della difesa civica consentirebbe di superare l’impasse causato (anche) dalle mancate riforme a livello nazionale. Si tratta di una proposta che suscita al tempo interesse e qualche perplessità. Le riflessioni conclusive dell’articolo proveranno ad ordinare a sistema le prime con le seconde, riflettendo sui meriti dell’iniziativa e provando a valutare le possibilità per cui l’iniziativa in oggetto, o proposte simili, possano avere esiti concreti nell’ordinamento italiano.
Per citazioni
G. SGUEO, Proposte per la riforma della difesa civica in Italia. Dal Difensore civico nazionale alla governance reticolare, in “Quaderni regionali”, Maggioli: Santarcangelo di Romagna, 3, 2010 |
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2010 - Decentralization, Integration and Transposition: Three Models of Participation in the Global Legal Order |
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Abstract
The consultation of stakeholders in the global legal arena can be described in the light of three main attributes: first is the divergence – or dichotomy – between the hypothesis in which the position of stakeholders within the decision-making processes is clearly defined by the relevant norms, and the one in which (notwithstanding the provision of participatory rights) a clear definition of those civil society actors entitled to access the procedures in question is absent. The complexity and variety of the issues resulting from the absence of clear definitions of the actors involved – or, more generally, of “civil society” – within the global arena itself gives rise to the second attribute of global participation of stakeholders. From a general point of view, it is often uncertain which “group” of individuals is being addressed by global norms. When we talk of consultation of civil society, should we consider all of the non-governmental organizations, trade unions and/orpolitical parties? Or perhaps single individuals, sharing a common interest, should be included?The third attribute relates to the different approaches developed by global institutions to deal with the consultation of private interests, which are driven by two related factors. The first is the highly fragmented nature of the global regulatory framework; the second resides in the extreme diversification of the interests potentially eligible to participate in its decision-making processes.
On the basis of the foregoing, this article has three purposes. The first is purely descriptive: three different global consultative models adopted in the supranational legal arena will be briefly described. The choice is not arbitrary; rather, the models have been selected having regard to the functions and the relevance of the institutions in the global legal order. The World Trade Organization model, which operates through decentralized management and shared responsibilities, will be explored for first. Next, the integration model, which is well represented by the World Bank Group, will be examined. Finally, the “transposition” model, provided by the Aarhus Convention, will be taken into account. The second goal of the paper is to provide a comparative analysis of the three models, emphasising both the differences and the similarities, with a view, ultimately, to drawing out the possible consequences of each for the democratic development of the global legal order. Lastly, on the basis of the foregoing analysis, this article will set out the various problems confronting each model of consultation, and suggest some potential ways in which they can be progressively developed.
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G. SGUEO, Decentralization, Integration and Transposition: Three Models of Participation in the Global Legal Order, “Indian Yearbook of International Law”, 1, 2010, pagg. 252-286 |
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2010 - La struttura amministrativa per le celebrazioni dei 150 anni dell'unità d'Italia: un modello funzionale? |
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Abstract
Nel 2011 ricorrerà il 150° anniversario dell’Unità d’Italia. Al fine di garantire la rapida ed efficiente realizzazione delle iniziative culturali e delle opere infrastrutturali previste dal piano d’azione per le celebrazioni, nel 2007 è stata creata una struttura piramidale e multi-livello, con funzioni di indirizzo, pianificazione, monitoraggio ed esecuzione. La struttura si ispira ad un modello tradizionale della gestione delle politiche pubbliche, distinguendo tra il livello politico – cui sono affidate le funzioni di indirizzo – e quello amministrativo, cui sono affidate le funzioni esecutive. Il presente articolo svolge brevi riflessioni sulle competenze della struttura e sui nodi problematici che vi fanno capo.
Per citazioni
G. SGUEO, La struttura amministrativa per le celebrazioni dei 150 anni dell'unità d'Italia: un modello funzionale?, “Giornale di diritto amministrativo”, Ipsoa: Milano, 6, 2010, pagg. 652-658 |
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2010 - Il sistema di reclutamento e lo status giuridico degli enseignants-chercheurs di diritto in Francia |
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Abstract
Negli anni, il governo francese è intervenuto ripetutamente, e con modifiche spesso significative, sulla disciplina del sistema educativo nazionale. Nella connotazione egalitaria e liberista di derivazione illuministica che definisce l’erogazione e la fruizione dell’educazione pubblica francese, infatti, le mutevoli – e, spesso, conflittuali – esigenze provenienti dal tessuto sociale impongono ai poteri pubblici un costante aggiornamento delle politiche e dei programmi. Parimenti, il processo di integrazione europea ha richiesto al sistema gli adeguamenti necessari per garantirne la conformità ai principi comunitari.
Ultima, in ordine di tempo, è la riforma presentata dal governo alla fine del 2008 e approvata nell’aprile del 2009. I Décrets di riforma n. 2009-460 e 2009-464 propongono un ripensamento a tratti profondo degli assetti organizzativi dell’insegnamento e della ricerca universitaria. Così anche, del resto, molti tra gli interventi normativi e regolamentari che li hanno preceduti. Questi hanno interessato, in tempi e con modalità diverse, le procedure di reclutamento del personale docente, i meccanismi di progressione di carriera, la definizione e la disciplina dello status giuridico degli “addetti ai lavori” nonché, più in generale, la ricerca scientifica.
Nell'articolo vengono poste a confronto le principali categorie professionali che operano nelle università pubbliche francesi, con specifico riguardo ai meccanismi che dettano l’accesso al ruolo e le successive progressioni di carriera. L’obiettivo è ambizioso. Il capitale umano impegnato nell’insegnamento e nella ricerca in Francia, infatti, è numeroso e comprende diverse professionalità. Ne fanno parte, nell’ordine, i Professeurs des universités, i Maîtres de conférences, gli Associés en fonctions dans les établissements d’enseignement supérieur, gli Attachés temporaires d’enseignement et de recherche e, naturalmente, coloro i quali muovono i primi passi nella ricerca universitaria, ovvero i dottorandi e i beneficiari di finanziamenti pubblici. Per evitare la dispersione e offrire un’organizzazione metodologica appropriata alla complessità del fenomeno, l’articolo si struttura in due passaggi distinti. Si prendono in esame prima le categorie cui è riconosciuto lo status di funzionari pubblici e, dopo, quella dei contrattisti. Di ciascuna si descrivono lo status giuridico e le funzioni svolte. Nello specifico, invece, si esaminano la disciplina che regola lo svolgimento delle procedure concorsuali, l’articolazione e i tempi che dettano i passaggi di carriera, nonchè, ove esistenti, i problemi più significativi. Nelle riflessioni conclusive si offre un commento ai più recenti interventi di riforma introdotti dal governo.
Per citazioni
G. SGUEO, Il sistema di reclutamento e lo status giuridico degli enseignants-chercheurs di diritto in Francia, “Rivista trimestrale di diritto pubblico”, Giuffè: Milano, 3, 2010 |
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2010 - Proactive Strategies in the Global Legality Review |
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Abstract
It is arguable that the application of strategies is a persistent habit in the working of any court. Either ancillary to the cardinal components of a given legal system or secondary to the judicial aim of performing specific tasks, strategies define the contours of judicial behaviours, and operationalise judicial rationales towards the issues in question. The quantity and variety of strategies by courts is potentially unlimited in its extent. This is particularly true for the supranational legal system, where the number of mechanisms and proceedings for reviewing the legality of decisions adopted by global administrative bodies has undergone a significant transformation in the last twenty years. As a result, various kinds of approaches and standards have been adopted by global courts. For the sake of rationalization, however, this article’s primary assumption is that two major approaches can be conceptualized.
The first approach is outlined in terms of a “reaction”. In turn, the second will be described in terms of proactiveness. In reality, the difference between the two strategies is much less clear-cut than in this dichotomous representation. In many cases, they are manifestations of different points along the same continuum, ultimately converging in an effort to reassert respect for legality. Yet, in a theoretical perspective, these two forms of review are utterly dissimilar. Reactivity can be streamlined as a fast, direct, and mainly top-down oriented answer. Aimed at delivering a prompt restoration of the status quo ante, a reactive review is committed, first, to quick solutions in pursuing the certainty of legal and social order. Secondly, the effectiveness of this form of review is dependent on its steadiness. Typically, ousting the agent that has performed the illegal act is conceived as a crucial step in a reactive manoeuvre. The annulment of an administrative act, the termination of a contract, or the withdrawal of a document are all exemplary countermeasures in a reactive strategy. Ultimately, a top-down drive is very likely to occur. The complainant’s position is initially managed at the supranational level and, afterwards, enforced at the domestic level. The range of variance present in a proactive review displays an interesting digression from the reactive rationale. At the bottom, a proactive strategy is durative, designative in its overture, multi-directional in its proceedings and multi-phased in its accretion. Furthermore, proactiveness exhibits a significant degree of variformity when crafting practical solutions for effectively dealing with disputes.
Given this brief description, this article explores proactive reviews of legality in the global legal system inter se and vis-à-vis reactive forms of legality review. Reactivity mirrors a traditional form of judicial review. However, for a number of reasons, both practical and political, this form of review is not always appropriate in the global arena. Thus, a proactive review reflects an attempt by global courts to bypass these limits in order to reinstate legality. The review is pursued through a de facto administrative procedure. This “shortcut” minimizes intrinsic limitations such as the lack of executive authority to compel appearance and compliance; and, all at once, maximizes the delivery of effective remedial solutions. In many other respects, however, a proactive review can be time-consuming and uneconomical. Besides, its compliance and impact rates are not easily measurable because they are hinged on transient factors such as the sequential accomplishments of structural reforms at the domestic level.
In order to fully develop these arguments, the article is divided in three parts. The first part is devoted to the description of the fundamental principles of proactive review. In this respect, it takes into account the phases through which the review is developed, the actors involved, and it explores the interactions between the global and the domestic level. The second part expounds the rationale of a proactive review. Of primary interest are the motivations behind the choice made by the global reviewing entities to give a proactive response while dealing with the review of legality. Three elements will be considered: the legal nature of the global courts, the rules governing compliance, and the political issues related with the review of legality at the supranational level. In the last part some concluding comments are provided, arguing that there is a connection between the transformation of the supranational legal system and the adoption of proactive strategies. In particular, it seeks to understand the relation between the adoption of such practices and the desire of global courts to be accepted within the global legal order, in a manner that "fits" with the way in which global administrative law has evolved.
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G. SGUEO, Proactive Strategies in the Global Legality Review, in “Rivista trimestrale di diritto pubblico”, Giuffè: Milano, 1, 2010, pagg. 21-55 |
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2009 - Le garanzie partecipative nelle procedure individuali dell’Unione europea |
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Abstract
Le procedure individuali operanti nella comunità europea – ed in particolare l’offerta delle garanzie partecipative nei confronti delle parti private da esse coinvolte – sono interessanti per due ordini di ragioni. Anzitutto perché questo genere di procedure costituisce l’esempio più evidente di come l’utilizzo dell’espressione deficit democratico, se riferita alla comunità europea, non sempre è corretta e non sempre fotografa tutte le tipologie procedurali. È innegabile, infatti, che vi sia una deficitarietà in termini di garanzie endoprocedimentali, ma questa riguarda piuttosto le procedure collettive, laddove le parti interessate non hanno modo di vincolare le scelte dell’amministrazione. Nelle procedure individuali, invece, il contraddittorio è pienamente riconosciuto.
Un secondo motivo di interesse deriva dalla lettura della nutrita giurisprudenza in materia. In sostanza, questo genere di procedure sono quelle in cui per la prima volta i giudici europei hanno affermato l’esistenza di diritti (nel caso di specie: del diritto al contraddittorio con l’amministrazione decidente) direttamente a livello sovranazionale. I cittadini europei e le imprese hanno visto riconoscrsi la possibilità di rivolgersi direttamente alla Corte di giustizia o al Tribunale di primo grado, senza dover passare necessariamente attraverso i propri giudici nazionali. Questo riconoscimento è equivalso ad una ufficializzazione della natura integrata dell’ordinamento comunitario.
L'articolo esamina tre tipologie procedurali. La prima è quella relativa alle procedure concorrenziali, che costituisce il primo genere di procedura in cui i diritti partecipativi delle imprese (e, in alcuni casi dei privati) sono stati riconosciuti. La seconda tipologia procedurale è quella relativa alle procedure in tema di esportazioni. La terza, infine, è quella relativa alle procedure anti-dumping. In questo ultimo caso i giudici hanno spesso ripreso il merito delle decisioni emesse in tema di concorrenza, estendendolo alle diverse e nuove fattispecie. Nel corso della trattazione, che segue l’ordine appena esposto, vengono messe in luce anche le principali differenze tra le tre ipotesi e sottolineato il contenuto delle sentenze più importanti.
Per citazioni
G. SGUEO, Le garanzie partecipative nelle procedure individuali dell’Unione europea, in “Scientia Iuris”, Universitade Estadual de Londrina (UEL) – Centro de Estudos Sociais Aplicados, Mestrado em Direito Negocial, Estrutura Administrativa, 13, 2009, pagg. 315-333 |
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2009 - La riforma dello statuto degli enseignants-chercheurs in Francia. La nuova governance dell’educazione superiore |
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Abstract
I Décrets n. 2009-460 e n. 2009-464, approvati nell’aprile 2009, introducono modifiche di sostanza sull’erogazione dell’insegnamento universitario, sul sistema di promozioni e avanzamenti di carriera degli enseignants-chercheurs, sulla valutazione del corpo docente e, infine, sulla formazione dottorale. Entrambi i provvedimenti sono parte integrante del riordino complessivo dell’educazione superiore avviato dal Legi-slatore francese dal 2005. L'articolo offre un primo giudizio critico sui contenuti della riforma e, per il tramite di questa, prova a ricostruire le direttrici lungo le quali si muove la governance dell’università e della ricerca in Francia.
Per citazioni
G. SGUEO, La riforma dello statuto degli enseignants-chercheurs in Francia. La nuova governance dell’educazione superiore, in “Giornale di diritto amministrativo”, Ipsoa: Milano, 9, 2009 |
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2009 - Modelli procedimentali di partecipazione alle procedure di regolazione generale su scala regionale |
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Abstract
Il presente contributo propone una riflessione d’insieme sul rapporto tra i principi enunciati nella legislazione nazionale sul procedimento amministrativo – e, più specificamente, sui principi relativi alla partecipazione endo-procedimentale – e le variabili che ne segnano l’applicazione da parte delle Regioni italiane. L’analisi si sviluppa lungo due versanti. Descrive, anzitutto, una serie di casi concreti riconducibili all’ipotesi in cui il Legislatore regionale ha usufruito degli spazi di autonomia ad esso concessi. Propone, poi, un modello interpretativo sull’an e il quomodo a fondamento di questa normativa regionale che recepisce – e, soprattutto, amplia – l’esercizio delle garanzie procedimentali entro i procedimenti amministrativi di propria spettanza. Da ultimo, l’articolo si interroga sull’opportunità dell’adozione di soluzioni difformi rispetto a quelle offerte dal Legislatore nazionale, ne studia le possibili contro-indicazioni e tenta, in conclusione, di redigere un bilancio complessivo forte del dato preso in esame.
I casi presentati sono complessivamente dodici. Si tratta, nell’ordine, dei “laboratori di pianificazione partecipata” disciplinati dalla Legge regionale campana n. 13 del 2008; dei “fora di consultazione” e, in misura minoritaria, dell’“Osservatorio per la programmazione territoriale”, entrambi regolati dalla Legge regionale lombarda del 2005, n. 12; degli “organismi consultivi” e dei “laboratori di partecipazione” cui fa riferimento la Legge regionale della Calabria n. 19 del 2002; del “Comitato permanente per l’internazionalizzazione della Regione Lazio”, operante a partire dal 2008, secondo quanto previsto dalla Legge regionale n. 5 dello stesso anno; dei “comitati consultivi” e della “Consulta regionale della sanità”, istituiti presso la Regione Sicilia; dell’“Autorità indipendente” preposta alla partecipazione procedimentale recentemente istituita ad opera della Legge regionale toscana n. 69 del 2007; verranno poi analizzati i modelli di istruttoria pubblica instaurati dalle Regioni Sardegna ed Emilia Romagna, la prima con riferimento alla pianificazione territoriale e la seconda in funzione più generale, secondo le disposizioni contenute nello Statuto regionale; infine, si tratterà delle procedure di partecipazione alla formazione del bilancio e degli altri documenti sulla programmazione economico-finanziaria operanti nella Regione Lazio a partire dal 2006.
Quanto, invece, all’ambito funzionale nel quale sono istituiti e operano codesti modelli partecipativi, si tratta in larga maggioranza di procedure regolatorie facenti capo alla pianificazione e gestione del territorio. Per evitare però di restringere l’analisi esclusivamente a detto settore disciplinare e provare a dimostrare, invece, che simili soluzioni trovano un’applicazione trasversale, la ricerca si interessa anche di altri settori. È il caso, ad esempio, del Comitato permanente per l’internazionalizzazione che opera nella Regione Lazio. Oppure, dei comitati consultivi e della Consulta regionale della sanità della Regione Sicilia. Infine, ma limitatamente ad alcuni profili, dell’Autorità per la partecipazione della Regione Toscana.
Per citazioni
G. Sgueo, Modelli procedimentali di partecipazione alle procedure di regolazione generale su scala regionale, in “Quaderni regionali”, Maggioli: Santarcangelo di Romagna, 2, 2009, pagg. 381-429 |
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2008 - Centralization |
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Abstract
The glossary is aimed at providing the Member States and all other interestd parties with a common definition of the basic terms and concepts used in UN documents on governance and public administration. There are two uses of such a glossary: to improve the clarity of intergovernmental deliberations of the UN itself; and to assist the Member States to better implement the UN resolutions.
Per citazioni
G. SGUEO, Centralization, in “Compendium of Basic United Nation Terminology in Governance and Public Administration”, United Nations Economic and Social Council – Committee on Experts on Public Administration: New York, 2009 – www.unpan.org |
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2008 - Participation of Indigenous People: The Guatemala Marlin Gold Mine |
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Abstract
The Presidential Republic of Guatemala is a country of the Latin America where social injustices toward aboriginal community are diffuse. Indigenous people, more than 50% of the total population, are excluded from political life. The economic and social power is detained by local elites. This situation persist although the existence of sections II and III of the Constitution (that protect the local cultural patrimony and ethnic minorities) and the Treaty above the identity and rights of indigenous people that the government of Guatemala has signed in 1995 in Mexico with the Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. In 1996 the government of Guatemala, following neo-liberal politics finalized to attract capitals from abroad, entrusts to Montana exploradora S.A. the task to carry out mining explorations in the San Marcos county. On january 2005 Colectivo ecologista Madreselva (CEM), a ONG that fights for indigenous people rights, put forward an official complaint to Compliance Advisor Ombudsman (CAO). The ONG complaints the negative impact of the project on the environment and the adoption of inadequate consultation procedures toward the indigenous people.
The case is important because it underlines the connections between the national law and the global law. The two levels meets in front of the right to participate to public decisions. This meeting, however, generates tensions. Those tensions are increased by the different concepts of the guarantees inside the proceedings and the difference between the importance of the interest involved.
Per citazioni
G. SGUEO, Participation of Indigenous People: The Guatemala Marlin Gold Mine, in “Global Administrative Law. Cases and Materials” (edited by S. CASSESE, B. CAROTTI, L. CASINI, M. MACCHIA, E. MACDONALD, M. SAVINO), IILJ: New York, 2008 |
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2008 - Il regime linguistico del sistema sulla sicurezza alimentare europeo |
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Abstract
La disciplina giuridica dei profili linguistici che caratterizzano l’apparato amministrativo europeo preposto alla tutela della sicurezza alimentare non è contenuta in una specifica disposizione della normativa comunitaria. Ciò rende necessaria una ricognizione approfondita delle disposizioni settoriali che disciplinano, direttamente o indirettamente, aspetti linguistici dell’azione del sistema comune europeo per la sicurezza alimentare. Occorre, inoltre, rendere conto della prassi, che si presenta spesso come derogatoria rispetto alle disposizioni applicabili.
La ricerca ricostruisce dapprima la disciplina che risulta dalle disposizioni vigenti e dalla prassi effettivamente seguita. Esamina poi le ragioni che spiegano questa disciplina, le influenze che quella esercita, o subisce, dalle strutture organizzative e dal diritto amministrativo settoriale e la sua rispondenza o meno alle esigenze funzionali del settore.
Per citazioni
G. SGUEO, Il regime linguistico del sistema sulla sicurezza alimentare europeo, in “Il regime linguistico dei sistemi comuni europei. L’unione tra multilinguismo e monolinguismo” (edited by E. CHITI, R. GUALDO), Milano: Giuffrè, 2008, pagg. 65-81 |
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2008 - La Class action in Italia. Problemi e prospettive in chiave comparata |
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Abstract
La legge finanziaria italiana per il 2008 introduce, all’articolo 2, comma 445, la prima disciplina organica dell’azione di classe nell’ordinamento italiano. Si tratta di un traguardo significativo. In realtà, il dibattito relativo all’opportunità di disciplinare o meno questo strumento si protraeva già da tempo, vedendo opporsi l’opinione favorevole di alcuni – in particolare delle associazioni a difesa dei consumatori – al disfavore di altri, giuristi e politici, timorosi nei confronti dei possbili effetti collaterali sul sistema economico.
La scelta compiuta dal Legislatore italiano è comunque significativa, sia quanto agli effetti prodotti sul sistema giuridico, sia quanto alle possibili ripercussioni nei rapporti contrattuali tra cittadini, imprese e autorità pubbliche, locali e nazionali. Nel primo caso, infatti, sarà interessante verificare come l’esercizio di azioni giudiziali collettive possa incontrarsi o scontrarsi con il sistema di tutele procedimentali già esistente. A loro volta, gli addetti ai lavori – la magistratura e gli avvocati – si troveranno nella condizione di dover interpretare la disciplina previgente in modo compatibile con quella, più recente, relativa alle azioni collettive.
Quanto, invece, agli effetti collaterali – il cd. “backfire effect” – prodotto sul sistema economico e contrattuale, per la gran parte dipenderà dal numero di azioni intentate con successo e dalla reazione del sistema giuridico alle stesse. Gli scenari ipotizzabili sono, al momento, estremamente numerosi e diversificati.
L’articolo, idealmente strutturato in tre parti, combina una ricostruzione storica degli avvenimenti antecedenti all’approvazione della norma di legge in commento con un’analisi più approfondita di quella, alla luce della casistica giurisprudenziale più significativa. La prima parte descrive il sistema risarcitorio italiano antecedente all’emanazione della legge sull’azione di classe. Vengono analizzati, di conseguenza, i principali casi giurisprudenziali nei quali le strategie legali condussero al riconoscimento di un danno diffuso nei confronti di un elevato numero di persone. A tale proposito, i casi Seveso, Cirio e Parmalat sono estremamente significativi. La seconda parte analizza l’iter parlamentare che ha condotto all’approvazione della legge. Si da conto dei profili problematici emersi e si tenta una ricostruzione delle fasi che hanno scandito il dibattito in Parlamento. La terza parte, infine, contiene un’analisi della più recente applicazione della giurisprudenza rispetto alla nuova disciplina legislativa. Questa parte si conclude con una disamina dei problemi che può presentare la class action in Italia, ma anche delle possibili prospettive future.
È proprio l’analisi delle prospettive e dei problemi che costituisce il cardine di questa breve ricerca, poiché dall’analisi dei dati concreti tenta di rinvenire le (possibili) soluzioni agli stessi. In tal senso, appaiono interessanti gli sforzi finalizzati ad aggirare gli ostcoli già incontrati dal Legislatore statunitense (quali, in particolare, l’assenza di meccnismi di conciliazione adeguati). Al tempo stesso, tuttavia, non convince né la disciplina dei tempi procedimentali (apparentemente eccessivi) né le fattispecie concrete presso le quali è ammessa la ricorribilità all’istituto.
Per citazioni
G. SGUEO, La Class action in Italia. Problemi e prospettive in chiave comparata, in “Scientia Iuris”, Universitade Estadual de Londrina (UEL) – Centro de Estudos Sociais Aplicados, Mestrado em Direito Negocial, Estrutura Administrativa, 12, 2008, pagg. 295-317 |
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2008 - La partecipazione alle procedure regolatorie generali di competenza regionale |
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Abstract
L'articolo pone a confronto gli interventi legislativi dei Legislatori regionali toscano e lombardo in tema di partecipazione degli interessati alle procedure regolatorie generali. Per ciascuno dei due interventi normativi vengono identificati i modelli di riferimento. Nel caso toscano si tratta del modello francese del dibattito pubblico. Il Legislatore lombardo si affida invece al modello tradizionale statunitense. Ne scaturiscono una serie di conseguenze sul piano pratico di cui l'articolo tiene conto, operando anche una serie di riflessioni critiche in merito alla concreta esportabilità di modelli di partecipazione endo-procedimentale.
Per citazioni
G. SGUEO, La partecipazione alle procedure regolatorie generali di competenza regionale, “Giornale di diritto amministrativo”, Ipsoa: Milano, 9, 2008, pagg. 941-950 |
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2008 - La direttiva 1094/2006/CE e gli strumenti volti a promuovere la cittadinanza attiva dell’Unione europea |
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Abstract
La direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce le disposizioni generali che permettono di agevolare l'esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori, nonché la libera circolazione dei servizi, assicurando nel contempo un elevato livello di qualità dei servizi stessi.
L'articolo ricostruisce i punti chiave della direttiva, descrive gli obiettivi del Legislatore europeo e individua alcune aree di criticità che potrebbero verificarsi in sede di attuazione a livello nazionale.
Per citazioni
G. SGUEO, La direttiva 1094/20006/CE e gli strumenti volti a promuovere la cittadinanza attiva dell’Unione europea, “Giornale di diritto amministrativo”, Ipsoa: Milano, 1, 2008, pagg. 5-14 |
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2007 - La relazione annuale dell’Ombudsman europeo per il 2006 |
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Abstract
La relazione annuale dell'Ombudsman europeo per il 2006 definisce alcuni casi di cattiva amministrazione delle istituzioni comunitarie e identifica un numero di star cases, ipotesi nelle quali l'attività amministrativa si è contraddistinta per particolari meriti. L'articolo introduce brevemente la figura del Mediatore europeo, analizza i casi di cattiva amministrazione di maggiore interesse e, nelle conclusioni, traccia una definizione di maladministration sulla base delle osservazioni svolte dal Mediatore.
Per citazioni
G. SGUEO, La relazione annuale dell’Ombudsman europeo per il 2006, in “Giornale di diritto amministrativo”, Ipsoa: Milano, 6, 2007 |
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2007 - La legittimazione ad agire di soggetti privati e pubblici contro gli atti delle istituzioni comunitarie |
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Abstract
L'Ordinanza del Tribunale di primo grado, 19 settembre 2006, causa T-122/05, Robert Benko, Nikolaus Draskovich, Alexander Freiherr von Kottwitz-Erdody, Peter Masser, Alfred Prinz von und zu Liechtenstein, Marktgemeinde Gotzendorf and der Leitha, Gemeinde Ebergassing, Ernst Harrach, Schlossgut Schonbuhel-Aggstein, Heinrich Rudiger Furst Starhemberg’sche Familienstiftung c. Commissione delle Comunità europee, dichiara irricevibile la domanda di annullamento proposta da alcuni cittadini e, congiuntamente, da due Comuni austriaci, della decisione della Commissione 2004/798/CE, del 7 dicembre 2004, emanata in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio europeo. Decisione con la quale la Commissione stabilisce l’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale. Il Giudice di primo grado elabora nuove riflessioni rispetto ad un tema importante e lungamente discusso: le condizioni che legittimano l’impugnazione di provvedimenti comunitari da parte di singoli individui. In particolare, affronta il problema della completezza dei rimedi giurisdizionali predisposti dal Trattato istitutivo, ribadendo che la varietà di strumenti giurisdizionali a disposizione dei privati è idonea a garantire una tutela piena, che esclude la presenza di lacune nell’ordinamento.
Per citazioni
G. SGUEO, La legittimazione ad agire di soggetti privati e pubblici contro gli atti delle istituzioni comunitarie, in “Giornale di diritto amministrativo”, Ipsoa: Milano, 2, 2007 |
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2007 - Un primo commento alla direttiva ministeriale Per una Pubblica amministrazione di qualità: vecchi problemi e nuove proposte di riforma |
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Abstract
La direttiva firmata il 19 dicembre 2006 dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione prof. Nicolais ed emanata il giorno successivo, titola “per una Pubblica Amministrazione di qualità”. Essa inaugura un complesso piano triennale intenzionato ad accrescere, nel corso della legislatura, gli standards qualitativi che presiedono all’erogazione dei servizi pubblici. Per introdurre ed esplicare gli strumenti di cui si avvale la direttiva (e, più in generale, il piano pluriennale presentato a Caserta) l'articolo è diviso in due parti. Nell’ordine, si vuole dapprima accertare se – ed in quale misura – fosse realmente necessaria l’elaborazione di nuovi obiettivi qualitativi in capo alle Amministrazioni. Contestualmente, a fronte di una risposta solo in parte affermativa, si vuole raffrontare il contenuto della direttiva con quello dei documenti che l’hanno preceduta, distinguendo gli elementi realmente innovativi da quelli più tradizionali. Nella seconda parte dell'articolo verrà invece approfondito il ruolo giocato dall’avanzamento dei programmi di riforma del settore pubblico in Europa e l’influenza di questo sul Governo italiano.
Per citazioni
G. SGUEO, Un primo commento alla direttiva ministeriale Per una Pubblica amministrazione di qualità: vecchi problemi e nuove proposte di riforma, in “Giornale di diritto amministrativo”, Ipsoa: Milano, 1, 2007, pagg. 467-473 |
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